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Art. 738 — Collazione tra figli legittimi e naturali

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Art. 738. (Collazione tra figli legittimi e naturali). I figli legittimi sono tenuti alla collazione anche nei confronti dei figli naturali. Questi sono tenuti alla collazione nei confronti dei figli legittimi. I figli naturali, nonostante qualunque dispensa, non possono conseguire nella successione piu' di quanto e' indicato dall'art. 592, tenuto conto di cio' che hanno ricevuto per donazione, ne' possono ritenere la donazione oltre i limiti indicati dall'art. 592 anche quando per rinunzia o altra causa non vengono alla successione. Si applica la disposizione dell'art. 599.

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