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Art. 734 — Divisione fatta dal testatore

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Art. 734. (Divisione fatta dal testatore). Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile. Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volonta' del testatore.

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