Codice Civile
Art. 73 — Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta
Art. 73. (Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta). Se la persona di cui e stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne e' provata l'esistenza al momento dell'apertura della successione, essa o i suoi eredi o aventi causa possono esercitare la petizione di eredita' e far valere ogni altro diritto, ma non possono recuperare i beni se non nello stato in cui si trovano, e non possono ripetere che il prezzo di quelli alienati, quando e' ancora dovuto, o i beni nei quali esso e' stato investito, salvi gli effetti della prescrizione o dell'usucapione. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art. 71.
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