Codice Civile
Art. 726 — Stima e formazione delle parti
Art. 726. (Stima e formazione delle parti). Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima di cio' che rimane nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. Eseguita la stima, si procede alla formazione di tante porzioni quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in proporzione delle quote.
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