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Art. 716 — Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare

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Art. 716. (Divisione di beni costituiti in patrimonio familiare). Nella divisione dei beni ereditari non si possono comprendere i beni costituenti il patrimonio familiare prima che tutti i figli abbiano raggiunta la maggiore eta', salvo il caso previsto dal secondo comma dell'articolo 175.

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