Codice Civile
Art. 714 — Godimento separato di parte dei beni
Art. 714. (Godimento separato di parte dei beni). Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi hanno goduto separatamente parte dei beni ereditari, salvo che si sia verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.
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