Codice Civile
Art. 707 — Consegna dei beni all'erede
Art. 707. (Consegna dei beni all'erede). L'esecutore testamentario deve consegnare all'erede, che ne fa richiesta, i beni dell'eredita' che non sono necessari all'esercizio del suo ufficio. Egli non puo' rifiutare tale consegna a causa di obbligazioni che debba adempiere conformemente alla volonta' del testatore, o di legati condizionali o a termine, se l'erede dimostra di averli gia' soddisfatti, od offre idonea garanzia per l'adempimento delle obbligazioni, dei legati o degli oneri.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.