Codice Civile
Art. 693 — Diritti e obblighi dell'istituito
Art. 693. (Diritti e obblighi dell'istituito). L'istituito ha il godimento e la libera amministrazione dei beni che formano oggetto della sostituzione, e puo' stare in giudizio per tutte le azioni relative ai beni medesimi. Egli puo' altresi' compiere tutte le innovazioni dirette ad una migliore utilizzazione dei beni. All'istituito sono comuni, in quanto applicabili, le norme concernenti l'usufruttuario. Se l'istituito trascura di osservare i propri obblighi, l'autorita' giudiziaria puo' nominare, anche d'ufficio, un amministratore.
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