Codice Civile
Art. 69 — Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza
Art. 69. (Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenza). Nessuno e' ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto e' nato.
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