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Art. 678 — Accrescimento nel legato di usufrutto

ELI /it/codice-civile/art/678parte di Codice Civile
Art. 678. (Accrescimento nel legato di usufrutto). Quando a piu' persone e' legato un usufrutto in modo che tra di loro vi sia il diritto di accrescimento, l'accrescimento ha luogo anche quando una di esse viene a mancare dopo conseguito il possesso della cosa su cui cade l'usufrutto. Se non vi e' diritto di accrescimento, la porzione del legatario mancante si consolida con la proprieta'.

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