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Art. 676 — Effetti dell'accrescimento

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Art. 676. (Effetti dell'accrescimento). L'acquisto per accrescimento ha luogo di diritto. I coeredi o i legatari, a favore dei quali si verifica l'accrescimento, subentrano negli obblighi a cui era sottoposto l'erede o il legatario mancante, salvo che si tratti di obblighi di carattere personale.

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