Codice Civile
Art. 674 — Accrescimento tra coeredi
Art. 674. (Accrescimento tra coeredi). Quando piu' eredi sono stati istituiti con uno stesso testamento nell'universalita' dei beni, senza determinazione di parti o in parti uguali, anche se determinate, qualora uno di essi non possa o non voglia accettare, la sua parte si accresce agli altri. Se piu' eredi sono stati istituiti in una stessa quota, l'accrescimento ha luogo a favore degli altri istituiti nella quota medesima. L'accrescimento non ha luogo quando dal testamento risulta una diversa volonta' del testatore. E' salvo in ogni caso il diritto di rappresentazione.
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