Codice Civile
Art. 67 — Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte
Art. 67. (Dichiarazione di esistenza o accertamento della morte). La dichiarazione di esistenza della persona di cui e' stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento della morte possono essere sempre fatti, su richiesta del pubblico ministero o di qualunque interessato, in contraddittorio di tutti coloro che furono parti nel giudizio in cui fu dichiarata la morte presunta.
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