Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 668
Codice Civile

Art. 668 — Adempimento del legato

ELI /it/codice-civile/art/668parte di Codice Civile
Art. 668. (Adempimento del legato). Se la cosa legata e' gravata da una servitu', da un canone o da altro onere inerente al fondo, ovvero da una rendita fondiaria, il peso ne e' sopportato dal legatario. Se la cosa legata e' vincolata per una rendita semplice, un censo o altro debito dell'eredita', o anche di un terzo, l'erede e' tenuto al pagamento delle annualita' o degli interessi e della somma principale, secondo la natura del debito, qualora il testatore non abbia diversamente disposto.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 667 Art. 669 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.