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Art. 662 — Onere della prestazione del legato

ELI /it/codice-civile/art/662parte di Codice Civile
Art. 662. (Onere della prestazione del legato). Il testatore puo' porre la prestazione del legato a carico degli eredi ovvero a carico di uno o piu' legatari. Quando il testatore non ha disposto, alla prestazione sono tenuti gli eredi. Su ciascuno dei diversi onerati il legato grava in proporzione della rispettiva quota ereditaria o del legato, se il testatore non ha diversamente disposto.

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