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Art. 652 — Legato di cosa solo in parte del testatore

ELI /it/codice-civile/art/652parte di Codice Civile
Art. 652. (Legato di cosa solo in parte del testatore). Se al testatore appartiene una parte della cosa legata o un diritto sulla medesima, il legato e' valido solo relativamente a questa parte o a questo diritto, salvo che risulti la volonta' del testatore di legare la cosa per intero, in conformita' dell'articolo precedente.

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