Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 638
Codice Civile

Art. 638 — Condizione di non fare o di non dare

ELI /it/codice-civile/art/638parte di Codice Civile
Art. 638. (Condizione di non fare o di non dare). Se il testatore ha disposto sotto la condizione che l'erede o il legatario non faccia o non dia qualche cosa per un tempo indeterminato, la disposizione si considera fatta sotto condizione risolutiva, salvo che dal testamento risulti una contraria volonta' del testatore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 637 Art. 639 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.