Codice Civile
Art. 636 — Divieto di nozze
Art. 636. (Divieto di nozze). E' illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Tuttavia il legatario di usufrutto o di uso, di abitazione o di pensione, o di altra prestazione periodica per il caso o per il tempo del celibato o della vedovanza, non puo' goderne che durante il celibato o la vedovanza.
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