Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 632
Codice Civile

Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui

ELI /it/codice-civile/art/632parte di Codice Civile
Art. 632. (Determinazione di legato per arbitrio altrui). E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 631 Art. 633 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.