Codice Civile
Art. 632 — Determinazione di legato per arbitrio altrui
Art. 632. (Determinazione di legato per arbitrio altrui). E' nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell'onerato o di un terzo di determinare l'oggetto o la quantita' del legato. Sono validi i legati fatti a titolo di rimunerazione per i servizi prestati al testatore, anche se non ne sia indicato l'oggetto o la quantita'.
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