Codice Civile
Art. 629 — Disposizioni a favore dell'anima
Art. 629. (Disposizioni a favore dell'anima). Le disposizioni a favore dell'anima sono valide qualora siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Esse si considerano come un onere a carico dell'erede o del legatario, e si applica l'art. 648. Il testatore puo' designare una persona che curi la esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento.
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