Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 612
Codice Civile

Art. 612 — Forme

ELI /it/codice-civile/art/612parte di Codice Civile
Art. 612. (Forme). Il testamento indicato dall'articolo precedente e' redatto in doppio originale alla presenza di due testimoni e deve essere sottoscritto dal testatore, dalla persona che lo ha ricevuto e dai testimoni; se il testatore o i testimoni non possono sottoscrivere, si deve indicare il motivo che ha impedito la sottoscrizione. Il testamento e' conservato tra i documenti di bordo ed e' annotato sul giornale di bordo ovvero sul giornale nautico e sul ruolo d'equipaggio.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 611 Art. 613 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.