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Codice Civile

Art. 597 — Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete

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Art. 597. (Incapacita' del notaio, dei testimoni e dell'interprete). Sono nulle le disposizioni a favore del notaio o di altro ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico, ovvero a favore di alcuno dei testimoni o dell'interprete intervenuti al testamento medesimo.

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