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Art. 594 — Assegno ai figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti

ELI /it/codice-civile/art/594parte di Codice Civile
Art. 594. (Assegno ai figli naturali non riconoscibili o non riconosciuti). I figli naturali non riconoscibili e quelli non riconosciuti, quando ricorrono le ipotesi prevedute dall'articolo 279, e il testatore non ha disposto in loro favore, hanno diritto a conseguire, nei confronti degli eredi o dei legatari a cui e' attribuita per testamento la porzione disponibile, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art. 580. Se il testatore ha disposto in loro favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere l'assegno.

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