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Art. 592 — Figli naturali riconosciuti o riconoscibili

ELI /it/codice-civile/art/592parte di Codice Civile
Art. 592. (Figli naturali riconosciuti o riconoscibili). Se vi sono discendenti legittimi, i figli naturali, quando la filiazione e' stata riconosciuta o dichiarata, non possono ricevere per testamento piu' di quanto avrebbero ricevuto se la successione si fosse devoluta in base alla legge. I figli naturali riconoscibili, quando la filiazione risulta nei modi indicati dall'art. 279, non possono ricevere piu' di quanto, secondo la disposizione del comma precedente, potrebbero conseguire se la filiazione fosse stata riconosciuta o dichiarata.

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