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Art. 586 — Acquisto dei beni da parte dello Stato

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Art. 586. (Acquisto dei beni da parte dello Stato). In mancanza di altri successibili, l'eredita' e' devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo' farsi luogo a rinunzia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

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