Codice Civile
Art. 577 — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Art. 577. (Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore). Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi entro il terzo grado.
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