Codice Civile
Art. 57 — Prova della morte dell'assente
Art. 57. (Prova della morte dell'assente). Se durante il possesso temporaneo e' provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di coloro che al momento della morte erano suoi eredi o legatari. Si applica anche in questo caso la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
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