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Art. 564 — Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

ELI /it/codice-civile/art/564parte di Codice Civile
Art. 564. (Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione). Il legittimario che non ha accettato l'eredita' col beneficio d'inventario non puo' chiedere la riduzione delle donazioni e dei legati, salvo che le donazioni e i legati siano stati fatti a persone chiamate come coeredi, ancorche' abbiano rinunziato all'eredita'. Questa disposizione non si applica all'erede che ha accettato col beneficio d'inventario e che ne e' decaduto. In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente. La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori. Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, e' esente da collazione, e' pure esente da imputazione.

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