Codice Civile
Art. 555 — Riduzione delle donazioni
Art. 555. (Riduzione delle donazioni). Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima. Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.
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