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Art. 552 — Donazioni e legati in conto di legittima

ELI /it/codice-civile/art/552parte di Codice Civile
Art. 552. (Donazioni e legati in conto di legittima). Il legittimario che rinunzia all'eredita', quando non si ha rappresentazione, puo' sulla disponibile ritenere le donazioni o conseguire i legati a lui fatti; ma quando non vi e' stata espressa dispensa dall'imputazione, se per integrare la legittima spettante agli eredi e' necessario ridurre le disposizioni testamentarie o le donazioni, restano salve le assegnazioni, fatte dal testatore sulla disponibile, che non sarebbero soggette a riduzione se il legittimario accettasse l'eredita', e si riducono le donazioni e i legati fatti a quest'ultimo.

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