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Art. 537 — Riserva a favore dei figli legittimi

ELI /it/codice-civile/art/537parte di Codice Civile
Art. 537. (Riserva a favore dei figli legittimi). A favore dei figli legittimi e' riservata la meta' del patrimonio del genitore se questi lascia un figlio solo; e sono riservati i due terzi se i figli sono piu', salvo quanto e' disposto dagli articoli 541 e 542 per i casi di concorso.

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