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Art. 526 — Impugnazione per violenza o dolo

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Art. 526. (Impugnazione per violenza o dolo). La rinunzia all'eredita' si puo' impugnare solo se e' l'effetto di violenza o di dolo. L'azione si prescrive in cinque anni dal giorno in cui e' cessata la violenza o e' stato scoperto il dolo.

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