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Art. 52 — Effetti della immissione nel possesso temporaneo

ELI /it/codice-civile/art/52parte di Codice Civile
Art. 52. (Effetti della immissione nel possesso temporaneo). L'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. Essa attribuisce a coloro che l'ottengono e ai loro successori l'amministrazione dei beni dell'assente, la rappresentanza di lui in giudizio e il godimento delle rendite dei beni nei limiti stabiliti nell'articolo seguente.

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