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Codice Civile

Art. 49 — Dichiarazione di assenza

ELI /it/codice-civile/art/49parte di Codice Civile
Art. 49. (Dichiarazione di assenza). Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui possono domandare al tribunale competente, secondo l'articolo precedente, che ne sia dichiarata l'assenza.

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