Codice Civile
Art. 475 — Accettazione espressa
Art. 475. (Accettazione espressa). L'accettazione e' espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamata all'eredita' ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede. E' nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine. Parimenti e' nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredita'.
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