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Art. 472 — Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati

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Art. 472. (Eredita' devolute a minori emancipati o a inabilitati). I minori emancipati e gli inabilitati non possono accettare le eredita', se non col beneficio d'inventario; osservate le disposizioni dell'art. 394.

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