Codice Civile
Art. 465 — Indegnita' del genitore
Art. 465. (Indegnita' del genitore). Colui che e' escluso per indegnita' dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori.
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