Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 460
Codice Civile

Art. 460 — Poteri del chiamato prima dell'accettazione

ELI /it/codice-civile/art/460parte di Codice Civile
Art. 460. (Poteri del chiamato prima dell'accettazione). Il chiamato all'eredita' puo' esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione. Egli inoltre puo' compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea, e puo' farsi autorizzare dall'autorita' giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio. Non puo' il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si e' provveduto alla nomina di un curatore dell'eredita' a norma dell'art. 528.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 459 Art. 461 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.