Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 457
Codice Civile

Art. 457 — Delazione dell'eredita'

ELI /it/codice-civile/art/457parte di Codice Civile
Art. 457. (Delazione dell'eredita'). L'eredita' si devolve per legge o per testamento. Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria. Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 456 Art. 458 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.