Codice Civile
Art. 450 — Pubblicita' dei registri dello stato civile
Art. 450. (Pubblicita' dei registri dello stato civile). I registri dello stato civile sono pubblici. Gli ufficiali dello stato civile devono rilasciare gli estratti e i certificati che vengono loro domandati con le indicazioni dalla legge prescritte. Essi devono altresi' compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.