Open·Parlamento
HomeNormeCodice CivileArt. 45
Codice Civile

Art. 45 — Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto

ELI /it/codice-civile/art/45parte di Codice Civile
Art. 45. (Domicilio della moglie, del minore e dell'interdetto). La moglie che non e' legalmente separata ha il domicilio del marito. La disposizione non si applica quando il marito e' interdetto. Se il marito ha trasferito il suo domicilio all'estero, la moglie puo' stabilire nel territorio dello Stato il proprio domicilio. Il minore non emancipato ha il domicilio della persona che esercita su lui la patria potesta' o la tutela. L'interdetto ha il domicilio del tutore.

↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 44 Art. 46 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.