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Codice Civile

Art. 429 — Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione

ELI /it/codice-civile/art/429parte di Codice Civile
Art. 429. (Revoca dell'interdizione e dell'inabilitazione). Quando cessa la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione, queste possono essere revocate su istanza del coniuge, dei parenti entro il quarto grado o degli affini entro il secondo grado, del tutore dell'interdetto, del curatore dell'inabilitato o su istanza del pubblico ministero. Il giudice tutelare deve vigilare per riconoscere se la causa dell'interdizione o dell'inabilitazione continui. Se ritiene che sia venuta meno, deve informarne il pubblico ministero.

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