Codice Civile
Art. 425 — Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato
Art. 425. (Esercizio dell'impresa commerciale da parte dell'inabilitato). L'inabilitato puo' continuare l'esercizio dell'impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L'autorizzazione puo' essere subordinata alla nomina di un institore.
↑ Tutti gli articoli di Codice Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.