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Art. 416 — Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'

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Art. 416. (Interdizione e inabilitazione nell'ultimo anno di minore eta'). Il minore non emancipato puo' essere interdetto o inabilitato nell'ultimo anno della sua minore eta'. L'interdizione o l'inabilitazione ha effetto dal giorno in cui il minore raggiunge l'eta' maggiore.

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