Codice Civile
Art. 406 — Procedimento per la dichiarazione di affiliazione
Art. 406. (Procedimento per la dichiarazione di affiliazione). Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e il minore stesso, se e' in grado di esprimere il suo avviso. Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 405 il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il coniuge; se cio' non e' possibile, puo' sentire i parenti prossimi.
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