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Art. 406 — Procedimento per la dichiarazione di affiliazione

ELI /it/codice-civile/art/406parte di Codice Civile
Art. 406. (Procedimento per la dichiarazione di affiliazione). Il giudice tutelare, prima di provvedere sulla domanda di affiliazione, raccoglie accurate informazioni sulle condizioni economiche, morali e familiari del richiedente, sul trattamento da esso fatto al minore, sulle condizioni fisiche, morali e intellettuali di questo. Deve inoltre sentire l'istituto presso il quale il minore fu ricoverato o dal quale fu assistito, i prossimi parenti del medesimo e il minore stesso, se e' in grado di esprimere il suo avviso. Il giudice tutelare puo' prescrivere norme per l'allevamento e l'educazione del minore. Il provvedimento che accoglie la domanda di affiliazione deve essere omologato dal tribunale, sentito il pubblico ministero, e deve essere annotato in margine all'atto di nascita del minore. Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 405 il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il coniuge; se cio' non e' possibile, puo' sentire i parenti prossimi.

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