Codice Civile
Art. 396 — Inosservanza delle precedenti norme
Art. 396. (Inosservanza delle precedenti norme). Gli atti compiuti senza osservare le norme stabilite nell'art. 394 possono essere annullati su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa. Sono applicabili al curatore le disposizioni dell'art. 378.
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