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Codice Civile

Art. 39 — Comitati

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Art. 39. (Comitati). I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti e simili sono regolati dalle disposizioni seguenti, salvo quanto e' stabilito nelle leggi speciali.

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