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Codice Civile

Art. 388 — Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto

ELI /it/codice-civile/art/388parte di Codice Civile
Art. 388. (Divieto di convenzioni prima dell'approvazione del conto). Nessuna convenzione tra il tutore e il minore divenuto maggiore puo' aver luogo prima dell'approvazione del conto della tutela. La convenzione puo' essere annullata su istanza del minore o dei suoi eredi o aventi causa.

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