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Codice Civile

Art. 37 — Fondo comune

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Art. 37. (Fondo comune). I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'associazione. Finche' questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, ne' pretenderne la quota in caso di recesso.

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