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Art. 369 — Deposito di titoli e valori

ELI /it/codice-civile/art/369parte di Codice Civile
Art. 369. (Deposito di titoli e valori). Il tutore deve depositare il denaro, i titoli di credito al portatore e gli oggetti preziosi esistenti nel patrimonio del minore presso un istituto di credito designato dal giudice tutelare, salvo che questi disponga diversamente per la loro custodia. Non e' tenuto a depositare le somme occorrenti per le spese urgenti di mantenimento e di educazione del minore e per le spese di amministrazione.

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